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Articolo 130 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

Dispositivo dell'art. 130 Decreto "Rilancio"

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.";
  2. b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020";
  3. c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre";
  4. d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre";
  5. e) all'articolo 12, comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 31 dicembre 2020".

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) all'articolo 7-bis:
  2. 1) al comma 6, dopo le parole: "con particolare riguardo", sono inserite le seguenti: "alla determinazione di limiti quantitativi di prodotto e di specifiche modalità relative al trasporto o al confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non trovano applicazione,";
  3. 2) al comma 7, dopo le parole: "20 litri", sono aggiunte le seguenti: "salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal decreto di cui al comma 6";
  4. b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo è sostituito dal seguente "Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a), aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi nonché gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c), collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti è attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro di carico e scarico con modalità semplificate da stabilire con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli."

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 320,31milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. Con l’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcune disposizioni contenute nel decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (c.d. collegato alla legge di bilancio 2020). Si tratta, in particolare, del differimento dell’efficacia di talune disposizioni che prevedono l’introduzione di nuovi e specifici adempimenti di forte impatto sia per l’Amministrazione finanziaria, con riguardo all’approntamento e alla sperimentazione delle procedure telematiche, sia per gli operatori economici, con riguardo all’organizzazione gestionale degli impianti; adempimenti che, in relazione alla particolare situazione emergenziale dovuta alla pandemia del virus COVID-19, si ritiene necessario rinviare per un limitato periodo di tempo. In particolare con il comma 1, lettera a), dell’articolo in illustrazione, si intende differire l’efficacia di alcuni nuovi obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti, previsti per i piccoli depositi di prodotti energetici dall’articolo 5 del decreto-legge n. 124/2019 in parola. Tale articolo 5 prevede, infatti, una specifica modifica dell’articolo 25 del testo unico delle accise (d.lgs. n. 504, del 1995) finalizzata a ridurre i limiti capacitivi, attualmente previsti per talune tipologie di depositi di prodotti energetici ad accisa assolta, superati i quali risulta necessario il rilascio della licenza di esercizio da parte degli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Il nuovo obbligo in questione, che riguarderà in particolare i depositi di capacità compresa tra 10 e 25 metri cubi (e quelli tra 5 e 10 metri cubi qualora muniti di erogatori), già dilazionato al 30 giugno 2020 per effetto del decreto legge n. 18/2020 e differito al 1° gennaio 2021, per i soli depositi privati di distribuzione aventi capacità tra 5 mc e 10 mc, ad opera dell’art. 92, comma 4-sexies, del medesimo decreto– legge n. 18/2020, sarà ulteriormente differito al 1° gennaio 2021. Occorre anche evidenziare che l’introduzione del predetto obbligo di rilascio di una licenza di esercizio per i citati depositi, trova la sua ratio nella necessità di consentire, all’ADM, di censire e monitorare i soggetti che, a vario titolo, ricevono prodotti energetici (tipicamente carburanti per autotrazione) gestendo piccoli stoccaggi, attualmente del tutto sottratti alla strutturale registrazione degli operatori del settore dei prodotti sottoposti ad accisa. In tale contesto, correlatamente al predetto differimento stabilito dal comma 1, lettera a), viene introdotta (comma 2, lettera b) dell’articolo in illustrazione) una lieve modifica al citato articolo 25 del testo unico delle accise in modo che, ai predetti piccoli depositi, sia rilasciato solo un codice identificativo in luogo della licenza di esercizio; tale circostanza garantirà, in piena aderenza alle finalità della norma attuale, la conoscibilità e la rintracciabilità geografica dei medesimi piccoli depositi, senza che gli Uffici dell’ADM siano costretti alla verifica fisica di tali piccoli impianti e consentendo anche un’indubbia semplificazione procedurale per gli operatori. Con la lettera b) del medesimo comma 1 si intende differire, al 1° ottobre 2020, l’efficacia di quanto disposto dall’articolo 7 del decreto-legge n. 124/2019, che ha introdotto un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, mediante l’emissione obbligatoria di uno specifico codice di autorizzazione gestito dal sistema informatico dell’ADM. Correlatamente, con il comma 2, lettera a) dell’articolo in illustrazione, si intende rendere maggiormente efficiente la predetta attività di monitoraggio relativa al trasporto dei lubrificanti prevedendo che, con il decreto attuativo già previsto, si possa anche prevedere l’esclusione, dalle norme inerenti la citata tracciabilità, in particolare, per trasporti di piccole quantità di prodotto confezionato. Tali trasporti di lubrificanti in piccole confezioni risultano infatti non rilevanti per le finalità perseguite dalla norma antifrode: migliorando l’operatività dell’intera procedura di monitoraggio si avranno minori oneri amministrativi per lo Stato e una effettiva semplificazione per l’attività delle imprese. Con le lettere c) ed e), del comma 1, infine, si intende differire al 31 dicembre 2020, sempre a causa della predetta situazione emergenziale, i termini attuativi delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 12 del predetto decreto-legge n. 124/2019. Per la medesima ragione, con la lettera d) dello stesso comma 1, si mira a differire, invece, al 30 settembre 2020 il termine attuativo di quanto disposto dall’articolo 11 del decreto-legge sopra menzionato. In particolare con il comma 1, lettera c) si intende rinviare l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge n. 124/2019, di installazione obbligatoria del sistema INFOIL per alcuni depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc; con la lettera d) si intende, invece, differire il termine per l’introduzione dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto-legge, di presentazione, in forma telematica del DAS, documento di accompagnamento relativo al trasferimento dei prodotti assoggettati ad accisa. Infine con la lettera e) del comma 1, si intende differire il termine per l’adozione del provvedimento dell’ADM previsto dall’articolo 12 del decreto-legge in parola, che deve stabilire tempi e modalità per la trasmissione, alla medesima ADM, dei dati inerenti l’energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, dei medesimi prodotti, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sull’energia elettrica e sul gas.]]

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