1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.
[[Relazione illustrativa. Relativamente al rimborso delle anticipazioni di liquidità, è stato previsto il versamento delle rate di ammortamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e la quota interessi. Circa la quota capitale è stato previsto che le somme versate a titolo di rimborso siano riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Sono riassegnate allo stesso fondo anche le eventuali somme residue del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, per la quota non richiesta alla data del 31 dicembre 2020.]]