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Articolo 115 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali

Dispositivo dell'art. 115 Decreto "Rilancio"

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

2. Ai fini dell'immediata operatività del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce le disponibilità delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alle predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione è pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.

3. Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operatività di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

[[Relazione illustrativa. La proposta normativa istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, anche derivante dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il comma 1 prevede l’istituzione del Fondo, articolato in due Sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito della prima Sezione le risorse sono ripartite in due quote, una destinata alle regioni e province autonome, l’altra agli enti locali. È stata inoltre prevista la possibilità di rimodulare i finanziamenti tra le due Sezioni, in base alle richieste di utilizzo delle risorse, da attuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento. Il comma 2 prevede che la gestione delle due Sezioni del Fondo sia affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. La convenzione definisce i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti beneficiari alle risorse del Fondo, secondo un contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro. Stabilisce inoltre i criteri e le modalità di gestione delle Sezioni da parte della Cassa depositi e prestiti. Le risorse assegnate alle due Sezioni del Fondo sono trasferite su due distinti conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero dell’economia e delle finanze e gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. Il comma 3 prevede che per le attività oggetto della convenzione è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro. l comma 4 prevede infine che per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC) è autorizzata per l’anno 2020 una spesa pari a 300.000 euro.]]

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