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Articolo 64 Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Adeguamento e modiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

Dispositivo dell'art. 64 Decreto "Rilancio"

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è adeguato a cura del Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 bis del presente decreto e delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli, nonché per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali.

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è effettuato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalità dei registri e in ogni caso sono mantenute le funzionalità del registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[[Relazione illustrativa Le misure di aiuti di Stato introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni sono soggette a precisi e specifici obblighi di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione, previsti dalla sezione 4 della richiamata Comunicazione. In Italia il monitoraggio e la rendicontazione degli aiuti di Stato può avvenire attraverso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito con Legge 234/2012, nonché attraverso i registri SIAN e SIPA. Le modifiche integrative all’RNA sono apportate a cura del Ministero dello Sviluppo economico, in quanto Ministero che ha competenza ad intervenire sul registro, eventualmente consultando altre amministrazioni interessate, mentre le modifiche ai registri SIAN e SIPA vengono effettuate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le modifiche da apportare, di cui all’articolo in parola, sono strettamente limitate e mirate a quelle assolutamente necessarie per gli adempimenti richiesti dalla Comunicazione. Ai fini dell’approvazione del regime-quadro, infatti, è assolutamente imprescindibile che non sia pregiudicata in alcun modo la piena operatività dei registri ed è essenziale assicurare che tutte le funzionalità siano mantenute e continuino ad essere utilizzate anche rispetto alle misure di aiuti di Stato temporanee per l’emergenza covid-19: fra tali funzionalità da mantenere assume rilevanza ulteriore quella che permette il calcolo del cumulo ex-ante, al fine del rispetto delle soglie consentite preliminarmente alla concessione dell’aiuto. Ogni eventuale altra modifica ai registri può essere consentita solo ove arricchisca le varie funzionalità dello stesso, nessuna delle quali può essere compromessa: ciò rappresenterebbe un rischio di violazione della normativa europea che, oltretutto, in questa emergenza, è di particolare favore. I tempi previsti per procedere alle modifiche al registro sono perentori poiché tengono conto della esigenza di tempestività nell’attuazione delle misure per l’emergenza covid19. La tempistica proposta appare congrua con tale esigenza.]]

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