1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
[[Relazione illustrativa L’articolo conferma la necessità che le amministrazioni che concedono i regimi di aiuto vi provvedano a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e che gli enti territoriali rispettino quanto previsto dal comma 17 dell’art. 3 della legge 24/12/2003, n. 350.]]