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Articolo 52 bis Decreto "Rilancio"

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca e dei finanziamenti bancari associati

Dispositivo dell'art. 52 bis Decreto "Rilancio"

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, è consentito alle predette imprese chiedere, con comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di venticinque anni. Tale rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 è possibile con il consenso della banca che svolge le attività di gestione del finanziamento, anche in nome e per conto della società Cassa depositi e prestiti S.p.a., e della banca che ha concesso il finanziamento bancario associato a quello agevolato, in conformità con le previsioni contrattuali in essere, senza alcuna formalità, e comprende gli elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo è corredata della dichiarazione di un professionista indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una società di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato del Fondo rotativo e di quello bancario associato è funzionale ad assicurare la continuità aziendale dell'impresa, nonché il rimborso di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordati in continuità, nonché di strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione è rilasciata dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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