1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
- a) l'incremento delle 253 unità di personale di cui all'articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2020;
- b) l'intero contingente di cui all'articolo 74 ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020(1)(2)(3)(4)(5).
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.
[[Relazione illustrativa. L’intervento regolatorio permette di:
- − prorogare fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, l’impiego del contingente incrementale di 253 unità di cui all’articolo 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tale contingente, infatti, fin dall’insorgere dell’emergenza epidemiologica è stato affiancato al “tradizionale” dispositivo di 7.050 unità e posto a disposizione dei Prefetti in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del COVID-19, ed è, allo stato, previsto e finanziato fino al 14 giugno p.v., in ragione di quanto stabilito all’articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- − integrare, a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con ulteriori 500 unità – che si affiancano, quindi, alle 7.303 (7.050 + 253) già autorizzate, il dispositivo delle Forze armate a disposizione dei Prefetti, in ragione delle incrementate esigenze di sostegno alle Forze di polizia nell’ambito delle attività finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;
- − finanziare gli oneri connessi.]]