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Articolo 74 ter Decreto "Cura Italia"

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ulteriori misure per la funzionalitą delle Forze armate

Dispositivo dell'art. 74 ter Decreto "Cura Italia"

1. Per consentire lo svolgimento da parte delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato delle 253 unità di cui all'articolo 74, comma 01, del presente decreto, per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

2. Il contingente di 7.050 unità di personale previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere impiegato, oltre che per le attività previste dalla stessa norma, anche per quelle concernenti il contenimento della diffusione del COVID-19(1)(2).

3. Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero contingente di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.163.058, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 3, pari a euro 10.163.058 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

5. Le regolazioni delle operazioni contabili di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa sono posticipate al 15 maggio 2020.

Note

(1) Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 22, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
[...] b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è integrato di ulteriori 500 unità dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020".
(2) Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, nel modificare l'art. 22, comma 1, lettera b) del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha conseguentemente disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020".

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