1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "1° settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"(1).
Note
(1)
Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 1, comma 1, della L. 17 luglio 2020, n. 77.