La Repubblica (1), una e indivisibile (2), riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo (3); adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Note
(1)
La norma in esame opera un essenziale bilanciamento tra le varie autonomie componenti la Repubblica; con questo termine si è voluto quindi indicare lo Stato-comunità, unico ed indivisibile rispetto agli altri enti, periferici e non, che strutturano il complessivo ordinamento.
(2)
L'unità e l'indivisibilità della Repubblica sono due concetti distinti ma entrambi qualificanti lo Stato nel suo complesso. L'unità è l'integrazione (perlomeno normativa) tra i vari livelli di governo; l'indivisibilità è invece il limite assoluto alla separazione del territorio. Dal 2001, con la riforma costituzionale, si sono introdotti diversi livelli di governo del territorio, tra cui spiccano le (inattuate) Città metropolitane (art. 114 Cost. e art. 23 D.Lgs. n. 267 del 2000, cd. Testo unico degli enti locali), in aggiunta a quelli previsti sin dal 1948.
(3)
Tra autonomia e decentramento il rapporto va così inquadrato. Il decentramento amministrativo può essere burocratico-funzionale (permanendo le competenze interne allo Stato), ed autarchico (le competenze vengono rivolte all'esterno dello Stato); in questo quadro, gli Enti potranno dotarsi di un proprio indirizzo politico ed amministrativo finalizzato all'interesse pubblico, ossia risultando strumentali rispetto alla comunità.