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Articolo 63 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 63 Costituzione

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (1).

Note

(1) Secondo la prassi, anche il regolamento utilizzato è quello della Camera dei Deputati (64 Cost.). La scelta di attribuire la presidenza al Presidente della Camera si spiega in tal modo: il Presidente del Senato è già chiamato a fare da supplente al Presidente della Repubblica (v. 86 Cost.), pertanto si vuole impedire che assuma nella sua persona troppe cariche, anche considerando che la seduta comune delle Camere può avere ad oggetto tale figura (art. 90 e 91 Cost.).

Ratio Legis

I presidenti delle camere e gli uffici di presidenza hanno il compito di garantire il regolare ed ordinato funzionamento degli organi.
Il secondo comma, invece, venne introdotto per evitare che si riunissero troppe funzioni nella persona del Presidente del Senato, atteso che egli è già chiamato a sostituire il Presidente della Repubblica tutte le volte in cui questo non può esercitare le proprie funzioni (art. 86 Cost.).

Brocardi

Princeps senatus

Spiegazione dell'art. 63 Costituzione

I Presidenti delle Camere dovrebbero rivestire un ruolo imparziale e di tutela anche delle forze non vittoriose: a tal fine in passato si era diffusa la prassi di sceglierne uno nella maggioranza e l’altro nella minoranza parlamentari. Dal 1994 la prassi menzionata è stata disattesa ed i Presidenti sono espressione della maggioranza: pertanto, anche gli incarichi indicati non sono più stati loro assegnati.

La loro elezione avviene a scrutinio segreto ed è diretta da un soggetto chiamato a ricoprire provvisoriamente la posizione di Presidente (alla Camera viene scelto, tra i vicepresidenti delle precedenti legislature, il più anziano di elezione; al Senato il più anziano tra i presenti alla seduta).

L’Ufficio di presidenza è composto da quattro vicepresidenti (che sostituiscono il Presidente, se assente, e, in generale, collaborano con lui), la cui elezione deve garantire la tutela delle minoranze, tre questori, con funzioni spiccatamente contabili (controllano entrate ed uscite, redigono il bilancio ecc.) e di polizia, alcuni segretari (il numero varia a seconda dei gruppi parlamentari, da essi rappresentati) con funzioni amministrative (ad esempio redazione del verbale, controllo delle operazioni di voto ecc).

In particolare, le funzioni di polizia appartengono ai questori e non alle comuni forze dell’ordine, cui è vietato l’accesso alle Camere in considerazione della c.d. immunità della sede di cui gode il Parlamento; con i questori collaborano, nelle funzioni di polizia, i commessi e le guardie di servizio.

Nei casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune (v. spiegazione art. 55), il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei Deputati.

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