Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (1).
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati (1).
Note
(1)
Secondo la prassi, anche il regolamento utilizzato è quello della Camera dei Deputati (64 Cost.). La scelta di attribuire la presidenza al Presidente della Camera si spiega in tal modo: il Presidente del Senato è già chiamato a fare da supplente al Presidente della Repubblica (v. 86 Cost.), pertanto si vuole impedire che assuma nella sua persona troppe cariche, anche considerando che la seduta comune delle Camere può avere ad oggetto tale figura (art. 90 e 91 Cost.).