La norma disciplina le c.d.
collettivizzazioni o nazionalizzazioni che, secondo la norma, sono soggette a riserva di legge rinforzata, considerando che la scelta di realizzarle spetta al
legislatore ma secondo quanto indicato dalla presente norma. Esse possono avere ad oggetto solo imprese, vale a dire aziende che tendono, quantomeno, alla parità tra costi ed entrate. Nei fatti, le nazionalizzazioni hanno avuto
scarsa diffusione, essendo l'unica ipotesi contemplata dall'ordinamento quella della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 che, costituito l'ENEL, gli ha trasferito le imprese relative alle funzioni elettriche. L'ordinamento tende, infatti, a stimolare la libera
concorrenza.
Anche
a livello comunitario si devono registrare le due opposte tendenze di ammettere le collettivizzazioni e di incentivare la concorrenza. Infatti, l'art. 36 della carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea garantisce la possibilità, al fine di mantenere la coesione comunitaria, che tutti accedano a determinati servizi, considerati essenziali, secondo le disposizioni dei singoli ordinamenti. Al contempo, il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea contiene una normativa chiaramente volta a garantire la libera concorrenza (artt. 26, 101 ss. e 107 ss. TFUE). Pur se operano su due piani parzialmente diversi, si tratta di discipline che esprimono concetti opposti.
L'ordinamento dell'Unione europea è indifferente al regime, pubblico o privato, dell'impresa, nel senso che esse sono poste sullo stesso piano ed eventuali differenze di disciplina vanno motivate e giustificate solo in base a particolari caratteristiche delle prime rispetto alle seconde, oppure da esigenze particolari.