Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 28 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Responsabilità

Dispositivo dell'art. 28 Codice del terzo settore

1. Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 28 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
venerdì 27/01/2023 - Campania
“1) Il presidente del consiglio direttivo di una Ets può dimettersi per motivi familiari e pretendere di poter continuare in qualità di consigliere?
2) quando il componente che legittima la costituzione dell'organo di controllo è un revisore legale iscritto all'albo anche gli altri due componenti necessitano essere revisori legali iscritti all'albo. Nel caso i due soggetti che compongono l'organo (oltre al revisore) sono non soggetti iscritti all'albo, conviene che il presidente del cd ne denunci l'assenza di requisiti?”
Consulenza legale i 01/02/2023
Non si rilevano ostacoli alle dimissioni dalla sola carica di presidente del consiglio direttivo, restando al contempo parte dell’organo direttivo stesso.
Sarà necessario inviare una raccomandata indirizzata a tutti i membri del consiglio direttivo e indire una seduta del consiglio direttivo o dell’assemblea (a seconda delle modalità eventualmente specificate nell’atto costitutivo) nella quale confermare le proprie dimissioni, con ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente.
Ciò in quanto è consigliabile chiedere al Consiglio Direttivo che siano presi i provvedimenti per la nomina di un sostituto entro un determinato periodo di tempo; infatti, il presidente dimissionario è esonerato dai suoi obblighi e responsabilità solo dopo la nomina del nuovo presidente.

Va segnalato che, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore, gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis, 2395, 2396 e 2407 del c.c. e dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Per le medesime ragioni, è opportuno segnalare la carenza dei requisiti dei componenti dell’organo di controllo, proprio per evitare di incorrere nella predetta responsabilità.
Si rammenta, infatti, che il presidente e i membri del Consiglio Direttivo, anche in caso di dimissioni, restano responsabili degli atti assunti durante il loro mandato.