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Articolo 25 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Competenze inderogabili dell'assemblea

Dispositivo dell'art. 25 Codice del terzo settore

1. L'assemblea delle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore:

  1. a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. c) approva il bilancio;
  4. d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  7. g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  9. i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. Gli atti costitutivi o gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

3. Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 25 Codice del terzo settore

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
sabato 16/11/2024
“Buongiorno,

Sono il direttore generale di una ets convenzionata con il ssr . L’ets è composta dal cd ( 5 membri ) e l’organo di controllo interno ( 3 soggetti : 1 revisore e due associati semplici , di cui 1 presidente dell’odc )
Il presidente dell’odc dopo le riunioni del cd riporta le notizie riservate all’esterno . In particolare ad una ditta di sua conoscenza ,in appalto presso il ns ente , ha riferito della volontà del CD di non accettare la richiesta di aumento di corrispettivi mensili e gli ha suggerito di creare problemi non adempiendo agli obblighi contrattuali . Il titolare della ditta ci ha contattati e ci ha riferito di aver saputo del verbale di cd dal presidente dell’organo di controllo e che avrebbe contrariamente a quanto suggerito adempiuto a quanto si suo dovere .
Il CD può procedere a revocare d’ufficio il mandato al presidente dell’odc senza coinvolgere l’assemblea degli associati a cui si va a relazionare soltanto dopo , alla luce delle continue violazioni della segretezza , per assenza di indipendenza rispetto alle ditte del soggetto odc ( fra i requisiti essenziali vi dovrebbe essere l’indipendenza oltre che una alta moralità ) .
Oppure è necessario presentare una denuncia di violazione dei dati riservati ( ha fatto uscire anche l’esatto importo dei cedolini paga dei dipendenti comunicandoli alle ditte e suggerendo loro di chiedere aumenti ) al garante o agli associati chiedendo la revoca del mandato ?
In sostanza il CD a tutela della ets, costituita interamente da soggetti, di ampia moralità , vorrebbe evitare inutili scandali o denunce agli enti che limiterebbero soltanto l’attività della ets.
Infine nel caso esistessero registrazioni delle confessioni delle ditte circa le info segrete ricevute , sarebbero utilizzabili in giudizio , se captate in presenza ?
Cordialmente”
Consulenza legale i 25/11/2024
L’art. 25, primo comma, lett. a, del Codice del terzo settore riconosce tra le competenze inderogabili dell’assemblea quella di nominare e revocare i componenti degli organi sociali; inoltre, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (lett. d).
Il successivo secondo comma deroga a tale principio prevedendo, per gli enti con un numero di associati non inferiore a cinquecento, la possibilità di introdurre differenti disposizioni statutarie in merito alle competenze dell’assemblea.

Vieppiù, in forza del rinvio di cui all’art. 3 del codice terzo settore, agli enti del terzo settore si applica l’art. 2400 del c.c., ai sensi del quale i sindaci (cioè i membri dell’organo di controllo) possono essere revocati solo per giusta causa, mediante apposita delibera di revoca che deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
Secondo consolidata giurisprudenza, la giusta causa è ravvisabile in caso di condotte che integrano gravi violazioni dei doveri dei sindaci imposti dalla legge o dallo statuto della società o per particolari circostanze che attengano alla persona del sindaco, che siano in concreto rilevanti rispetto al rapporto fiduciario tra società e organo di controllo.

Infine, l’art. 18 dello statuto conferisce all’assemblea ordinaria la prerogativa di deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere azioni nei loro confronti.
Al contrario, non si rinvengono nello statuto disposizioni contrarie a quelle legislative.

Tanto premesso, stante la vicenda di cui al quesito, si ritiene integrata una giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'organo di controllo, a cui soltanto l'assemblea può procedere mediante apposita delibera.
A tal fine, si consiglia di presentare all’assemblea una relazione contenente tutte le informazioni all’uopo necessarie, così da stimolare la decisione sulla revoca, nonché, eventualmente, un’azione di responsabilità nei suoi confronti (previo approfondimento dei relativi presupposti).

Per quanto concerne l’eventuale utilizzo delle registrazioni, secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, queste sono lecite ed utilizzabili quando captate da una persona presente alla conversazione e questa avvenga in luogo pubblico o aperto al pubblico, oppure in un luogo privato del soggetto registrante; non è lecita se captata in un luogo privato di pertinenza del registrato.