Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza(1), omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità(2) è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.
Note
(1)
La disposizione si configura quindi in presenza di un possesso in buona fede, elemento che segna la differenza rispetto alla fattispecie ex art. 712.
(2)
Si tratta di una condotta omissiva, in quanto non viene rispettato l'obbligo di avviso all'Autorità, il quale deve essere dato immediatamente dopo che il soggetto sia venuto a conoscenza della provenienza illecita dei beni, a nulla rilevando il tempo trascorso dal momento in cui egli ne è venuto in possesso e se ne è ancora in possesso.