Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili(1) o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464(2).
Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.
Note
(1)
Tra le Autorità civili rientrano anche quelle militari, essendo qui inteso il termine civile quale opposto a quello di ecclesiastico.
(2)
Tale illecito è stato depenalizzato ex art. 48, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.