(massima n. 1)
Gli scritti o disegni fatti affiggere dai partiti politici, che sono associazioni private, sono disciplinati dal capoverso dell'art. 664 c.p., e la loro distruzione č punita a condizione che l'affissione sia eseguita nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'autoritā. Nell'ipotesi di lacerazione di un manifesto affisso ad un albero, il fatto non costituisce reato perché č fuori della tutela accordata dalla norma suindicata.