Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura(1), anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Note
(1)
Il d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha depenalizzato il reato in commento.
L'impostura deve essere rivolta verso un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, di conseguenza integrano la fattispecie in esame anche le condotte attuate a mezzo stampa o attraverso altro strumento di diffusione di massa.
L'impostura deve essere rivolta verso un numero indeterminato di persone e deve avvenire pubblicamente, di conseguenza integrano la fattispecie in esame anche le condotte attuate a mezzo stampa o attraverso altro strumento di diffusione di massa.