(massima n. 1)
La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra pił sistemi.