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Articolo 601 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Traffico di organi prelevati da persona vivente

Dispositivo dell'art. 601 bis Codice Penale

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 1 della legge 11/12/2016, n. 236 con decorrenza dal 07/01/2017.

Spiegazione dell'art. 601 bis Codice Penale

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'integrità fisica delle persone, anche nel caso in cui prestino il consenso all'espianto di organi. Ai sensi dell'art. 5, gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino un danno permanente all'integrità fisica rappresentano un diritto indisponibile. La norma tutela ovviamente anche la salute pubblica e dei singoli individui, evidentemente compromessa da attività sanitarie illecite.

Viene punito il commercio ed il traffico di organi espiantati da persone vive. In maniera più lieve viene punito anche il semplice mediatore, ovvero colui che metta in contatto due o più persone per la donazione di organi, con il fine di trarne un vantaggio economico.

All'ultimo comma si punisce invece chi compia opera di propaganda e di pubblicità per l'attività di cui al primo comma, oppure organizzi viaggi finalizzati alla donazione o al procacciamento di organi.


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