Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti [307], l'adottante e l'adottato [291 ss.]. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposto la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato(1).
Note
(1)
Tale capoverso prevede una deroga al principio generale sancito dall'art. 126), in quanto viene considerata anche la fattispecie di offesa al soggetto già defunto.