(massima n. 1)
Il reato previsto dall'art. 432 comma primo, c.p. è reato di condotta a forma libera che può essere costituito da qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, idoneo a determinare un evento di pericolo concreto, non necessariamente un danno materiale. L'indagine sulla sussistenza, o meno, del detto pericolo si risolve in un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.