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Articolo 427 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga

Dispositivo dell'art. 427 Codice Penale

Chiunque rompe, deteriora o rende(1) in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento(2), è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni [450].

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449](3).

Note

(1) Si tratta di condotte prodromiche a quelle considerate punibili ex art. 426.
(2) Tale fattispecie si differenzia da quella di cui all'art. 426, per il fine del danneggiamento.
(3) Il comma secondo prevede delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.

Ratio Legis

Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.

Spiegazione dell'art. 427 Codice Penale

A differenza dell'articolo precedente (art. 426), viene qui disciplinata un'ipotesi di reato di pericolo concreto, essendo tale requisito espressamente indicato dalla norma.

Per tale motivo la sua sussistenza va valutata dal giudice in base a tutti gli elementi in concreto del fatto.

La condotta è diretta al danneggiamento di opere destinate alla difesa contro acque, valanghe e frane, mentre se diretta a cagionare l'inondazione, la frana o la valanga, essa integrerà il reato di cui all'articolo precedente.

Nella norma in esame il dolo generico deve infatti ricoprire solamente la volontà di danneggiare le opere suddette, con la consapevolezza di poter determinare il pericolo di valanga, inondazione, frana.

Se si cagiona una valanga, un'inondazione, una frana, la pena è aumentata, pur senza raggiungere la pena edittale prevista dall'articolo precedente, data la differente direzione dell'elemento psicologico.

Anche qui l'evento di danno deve comunque raggiungere proporzioni ragguardevoli per vastità e difficoltà di contenimento.

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