Chiunque rompe, deteriora o rende(1) in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento(2), è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni [450].
Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449](3).
Note
(3)
Il comma secondo prevede delle condizioni obiettive di punibilità, che se non si verificano comportano l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art. 635, comma 3, o del tentativo di inondazione, frana o valanga ex art. 426.