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Articolo 423 ter Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 423 ter Codice Penale

1. (1)Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423 bis, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

2. La condanna per il reato di cui all'articolo 423 bis, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi nonché l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni(2).

Note

(1) Tale disposizione è stata introdotta dall'art. 6, comma 1, lettera c) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.
(2) Il comma 2 è stato modificato dall'art. 6, comma 1-bis del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

Ratio Legis

Al fine di prevenire in maniera più efficace il fenomeno degli incendi boschivi, la norma arricchisce l’impianto sanzionatorio del reato previsto dall’art. 423 bis del c.p. attraverso l'applicazione di altre pene accessorie rispetto a quelle previste dall'art. 29 del c.p. e dall'art. 31 del c.p..

Spiegazione dell'art. 423 ter Codice Penale

Al reato di incendio boschivo ex art. 423 bis del c.p. sono applicabili non soltanto le pene accessorie previste dall’art. 29 del c.p. (interdizione dai pubblici uffici) e dall’art. 31 del c.p. (condanna per delitti realizzati con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un’arte; interdizione), ma anche le pene accessorie stabilite dalla norma in esame.

Ai sensi del comma 1, la condanna alla reclusione per almeno due anni per il delitto previsto dall’art. 423-bis c.p. comporta la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici o di enti a prevalente partecipazione pubblica.

Poi, il comma 2 stabilisce che, nell’ipotesi di condanna per il reato di cui al comma 1 dell’art. 423-bis c.p., si applica anche le pene accessorie dell’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta contro gli incendi boschivi, nonché dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni.

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