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Articolo 421 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/10/2025]

Pubblica intimidazione con uso di armi

Dispositivo dell'art. 421 bis Codice Penale

(1)Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 4, comma 2-quater del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si ritrova nella volontà del legislatore di prevedere una tutela più incisiva dell’ordine pubblico, aumentando il contrasto dei reati in materia di armi ed oggetti atti ad offendere.

Spiegazione dell'art. 421 bis Codice Penale

Il d.l. n. 123 del 2023 (c.d. Decreto Caivano), conv. dalla L. n. 159 del 2023, ha introdotto la norma in commento. Il delitto in commento riprende il reato che, in precedenza, era previsto dall’abrogato art. 6 della L. n. 895 del 1967 (Disposizioni per il controllo delle armi).

Il bene giuridico tutelato è l’ordine pubblico, che deve essere inteso come buon assetto e regolare andamento della vita sociale.

Si tratta di un reato comunque poiché soggetto attivo può essere chiunque.

La condotta penalmente rilevante consiste nel far esplodere colpi di arma da fuoco o nel far scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti.

In particolare, secondo le definizioni date in dottrina, è possibile fare questa distinzione:
  • l’arma da fuoco è l’arma capace di lanciare uno o più proiettili usando l’azione di una materia esplodente come forza propellente;
  • le bombe sono involucri di materia resistente contenenti esplosivi con o senza proiettili o gas asfissianti o accecanti, che sono destinati a scoppiare con detonazione mediante accensione, percussione o in altro modo;
  • gli ordigni sono involucri contenenti esplosivo in senso tecnico o liquido infiammabile, idoneo a provocare uno scoppio;
  • materie esplodenti sono tutte le sostanze atte a scoppiare con detonazione che non siano contenute in involucri.

Peraltro, la norma in esame contiene una clausola di sussidiarietà, in forza della quale la fattispecie ex art. 421-bis c.p. è configurabile soltanto se il fatto non integra gli estremi di un reato più grave.

L’elemento soggettivo richiesto dal reato è il dolo specifico: è richiesta la specifica finalità di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica. A tal riguardo, si precisa che il “pubblico timore” è da intendere come uno stato di allarme e suggestione emotiva nella collettività, mentre il concetto di “tumulto” va inteso nel senso di moto popolare, con confusione di atti o di voci, tale da turbare o da esporre a pericolo di turbamento l’ordine pubblico locale.

Massime relative all'art. 421 bis Codice Penale

Cass. pen. n. 32132/2025

In tema di pubblica intimidazione con uso di armi o di materie esplodenti, sussiste continuità normativa tra il delitto di cui all'art. 6 l. 2 ottobre 1967, n. 895 e quello previsto dall'art. 421-bis c.p., poiché quest'ultima norma incriminatrice, introdotta dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, conv., con modificazioni, dalla l. 13 novembre 2023, n. 159, riporta inalterati la condotta materiale e il fine specifico della prima, contestualmente abrogata dall'art. 4, comma 2-quinquies, del medesimo d.l.

Cass. pen. n. 15697/2022

In tema di detenzione di materie esplodenti, la contravvenzione di cui all'art. 703 cod. pen. è volta a tutelare la vita e l'incolumità fisica riferibili a un numero indeterminato di soggetti e richiede la mera coscienza e volontà del fatto, mentre il delitto previsto dall'art. 6 legge 2 ottobre 1967, n. 895, pur potendo avere ad oggetto lo stesso elemento materiale, tutela l'ordine pubblico e richiede il dolo specifico, consistente nel fine di incutere timore, di suscitare tumulto o di attentare alla sicurezza pubblica.

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