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Articolo 544 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Spettacoli o manifestazioni vietati

Dispositivo dell'art. 544 quater Codice Penale

(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), chiunque organizza o promuove(3) spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali(4) è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Note

(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) Se si tratta di spettacoli che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, si applica la norma di cui all'art. 544 quinquies.
(3) Non rilevano dunque le modalità di partecipazione che non si risolvono in un vero e proprio contributo all'organizzazione.
(4) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto che non si applica tale fattispecie nel caso siano coinvolti giardini zoologici o manifestazioni storiche e culturali. (art. 19 ter disp. att.).

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di apprestare una tutela più incisiva agli animali, i quali però non ricevono una copertura legislativa diretta, rimanendo dunque ferma la tradizionale impostazione che nega un certo grado di soggettività anche agli animali. Di conseguenza, risulta qui garantito il rispetto del sentimento per gli animali, inteso come sentimento di pietà.

Spiegazione dell'art. 544 quater Codice Penale

Le norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.

Gli articoli del codice penale introdotti no forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano “ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”.

Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.

La norma in esame punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli o manifestazioni che comportino strazi o sevizie per gli animali (non gare di combattimento tra animali, disciplinati dalla norma successiva). Per contro, non viene punito il mero partecipante alla gara, per cui troverà applicazione l'articolo 544 bis o il 544 ter a seconda che scaturisca rispettivamente la morte dell'animale o una lesione.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, qualora i fatti siano commessi nell'ambito di scommesse clandestina, o al fine di trarne profitto, oppure qualora si cagioni la morte di un animale.

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