(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato(2), chiunque organizza o promuove(3) spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali(4) è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
Note
(1)
Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2)
Se si tratta di spettacoli che si svolgono in luoghi aperti al pubblico, si applica la norma di cui all'art. 544 quinquies.
(3)
Non rilevano dunque le modalità di partecipazione che non si risolvono in un vero e proprio contributo all'organizzazione.
(4)
La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto che non si applica tale fattispecie nel caso siano coinvolti giardini zoologici o manifestazioni storiche e culturali. (art. 19 ter disp. att.).