Cass. pen. n. 22903/2023
Sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato.
Cass. pen. n. 45245/2021
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico ufficiale, che è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.
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Ai fini della configurabilità della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen., l'atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l'agire dei pubblici ufficiali.
Cass. pen. n. 25309/2021
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, del privato di reagire all'atto arbitrario del pubblico agente, sicché è configurabile anche nella forma putativa di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto versi nel ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto ingiustamente persecutorio del pubblico ufficiale, non potendo rilevare, invece, l'errore di diritto.
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La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.
Cass. pen. n. 27766/2020
La esimente prevista dall'art. 393-bis cod. pen. è configurabile a condizione che sussista l'attualità della reazione del privato a fronte degli atti arbitrari da parte del pubblico ufficiale, da intendersi nel senso che tra le due condotte deve sussistere un diretto nesso causale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'esimente nei confronti di un soggetto che, pur non avendo reagito nel momento in cui veniva illegittimamente condotto in Questura per essere identificato, aggrediva gli operanti solo a distanza di tempo rispetto all'accompagnamento coattivo).
Cass. pen. n. 11005/2020
La scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario.
Cass. pen. n. 2941/2018
In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, qualora il pubblico ufficiale ponga in essere una condotta oggettivamente illegittima, sulla base di una decisione da lui assunta autonomamente o comunque al di fuori dell'obbligo di eseguire altrui decisioni, non è punibile, a norma dell'art. 393 bis cod. pen., la reazione strettamente proporzionata all'esigenza di esercitare un proprio diritto di rango primario indebitamente conculcato e negli stretti limiti in cui ciò sia necessario a tal fine.
Cass. pen. n. 4457/2018
L'art. 393-bis cod. pen. prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all'aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nelle ipotesi putative di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen., quando il soggetto abbia allegato dati concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato , a causa di un errore sul fatto, di fronte ad una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell'imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione ed al successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie e di ingiustificata prevaricazione).
Cass. pen. n. 54424/2018
È inammissibile la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali della Polizia di Stato qualora si proceda per fatti produttivi di un danno che non è conseguente alla violazione di norme poste a tutela dei lavoratori e della sicurezza dell'ambiente di lavoro, bensì è espressione del rischio intrinseco della professione e del servizio svolto dalle forze dell'ordine. (Fattispecie relativa alle lesioni subite da alcuni appartenenti alle forze dell'ordine intervenuti per fronteggiare violente manifestazioni di protesta, rispetto alle quali non era neppure dedotta l'inidoneità dei piani di intervento appositamente predisposti dalla Questura). (Annulla in parte con rinvio, Corte Appello Torino, 17/11/2016)
Cass. pen. n. 18841/2011
È configurabile l'esimente della reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale qualora il privato opponga resistenza al pubblico ufficiale che pretenda di sottoporlo a perquisizione personale finalizzata alla ricerca di armi e munizioni in assenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l'atto, e dopo averlo accompagnato coattivamente in caserma in ragione del precedente rifiuto non già di declinare le generalità, ma di esibire i documenti di identità.