(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")
1 La riforma della disciplina in tema di esecuzione e
conversione della pena pecuniaria rende opportuno, in attuazione del criterio di delega, un coordinamento con l’art. 388
ter c.p., che fu inserito nel codice penale dalla l. n. 689/1981. L’intervento è realizzato in una duplice direzione.
Quanto alla rubrica, sostituendo la parola “dolosa” con la parola “fraudolenta” si intende rimarcare il nucleo di disvalore della fattispecie delittuosa, che risiedeva e continua a risiedere non tanto nel mancato pagamento volontario della
pena pecuniaria – che dà luogo ora a conversione in pena limitativa della
libertà personale –, quanto nel mancato pagamento fraudolento.
Si esplicita, in altri termini, che il dolo richiamato in rubrica è il dolo di una vera e propria frode, che non solo elude la condanna al pagamento e frustra l’interesse pubblico alla riscossione della pena pecuniaria, ma reca altresì pregiudizio all’
amministrazione della giustizia, costretta ad attivare un procedimento di conversione della pena pecuniaria e a valutare – sulla base di una condizione alterata – le condizioni di insolvibilità del
condannato. Applicare una pena da conversione, quando il mancato pagamento dipende da un atto fraudolento del condannato, che ha sottratto beni utilizzabili per saldare il debito con lo Stato, non costituisce un raddoppio di punizione, rispetto alla pena irrogata per il delitto di cui all’art. 388
ter.
Il compimento di atti e fatti fraudolenti, per sottrarsi al pagamento della multa e dell’ammenda, è un fatto diverso dal mancato pagamento della pena pecuniaria, autonomamente sanzionato per rafforzare l’effettiva esecuzione delle pene pecuniarie. Chi non paga la pena pecuniaria è consapevole di andare incontro a una pena da conversione e che, inoltre, se compie atti fraudolenti per sottrarsi al pagamento, incorre in una nuova e autonoma responsabilità penale.
La disposizione, d’altra parte, si riferisce anche al mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie. Considerato che la disciplina della riscossione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie cambia, continuando l’iscrizione a ruolo a essere prevista solo per queste ultime, è necessario intervenire sul testo della disposizione per eliminare il riferimento all’ingiunzione di pagamento “contenuta nel precetto”. Potrebbe infatti risultare dubbia la riferibilità di tale concetto all’ordine di esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art.
660 c.p.p., emesso dal pubblico ministero, con contestuale ingiunzione di pagamento. Di qui l’opportunità di fugare ogni possibile dubbio con un limitato intervento di coordinamento, rispondente alla legge delega.