Il d.l. n. 48 del 2025 convertito in L. n. 80 del 2025 ha introdotto, nel codice penale, l’art. 270-
quinquies.3, con cui viene punito il
delitto di
detenzione di materiale con finalità di terrorismo.
La norma punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali, di
armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di
atti di violenza o di sabotaggio di
servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo.
Il
bene giuridico tutelato corrisponde alla
sicurezza dello Stato e all’
ordine pubblico.
Si tratta di un
reato comune (poiché il delitto può essere realizzato da
qualsiasi individuo) e
di mera condotta.
Il tentativo non è configurabile.
Soggetto passivo del reato è lo Stato italiano (in quanto soggetto titolare dei beni giuridici protetti) ed anche agli altri
Stati esteri, le
istituzioni o gli
organismi internazionali.
Da un punto di vista
oggettivo, il legislatore punisce
due condotte alternative di pericolo:
-
il procurarsi il materiale vietato. Ci si riferisce ad una condotta che sia diretta ad ottenere la disponibilità o la fruibilità dei materiali oggetto del reato;
-
la detenzione del materiale censurato. Ci si riferisce al comportamento che consiste nel conservare la disponibilità del materiale.
Entrambe le condotte incriminate si collocano in una fase antecedente rispetto alla commissione dell’atto terroristico vero e proprio. Dunque, in tal caso, vi è un'anticipazione della soglia del penalmente rilevante rispetto al concreto verificarsi di un evento lesivo del bene giuridico tutelato (peraltro, secondo parte della dottrina, tale scelta di tutela potrebbe creare contrasti con il principio di offensività e di materialità).
L’oggetto delle condotte incriminate è il materiale informativo (il quale può avere una forma analogica o digitale) funzionale alla preparazione o all’uso di strumenti per compiere atti terroristici. Si tratta di materiale che contiene le istruzioni (indicazioni o spiegazioni) per la preparazione o l’utilizzo di congegni bellici micidiali di cui all’art. 1, comma 1 L. n. 110 del 1975, armi da fuoco o altre armi o sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. In linea generale:
-
congegni bellici micidiali (art. 1, comma 1 L. n. 110 del 1975). In mancanza di una definizione legislativa univoca e codificata, dottrina e giurisprudenza fanno riferimento a dispositivi finalizzati o utilizzati in ambito di guerra o conflitto armato e con una potenzialità di offesa tale da poter comportare la morte o gravi danni a persone o cose;
-
armi da fuoco. Si tratta di quel tipo di strumento funzionale al lancio di un proiettile attraverso la combustione di una polvere esplosiva;
-
altri armi. Tutti quegli strumenti o dispositivi - diversi dalle armi da fuoco in senso stretto - che, per le loro caratteristiche oggettive o per l’uso cui sono destinati, possano essere idonei a ledere la persona o a compromettere l’incolumità pubblica (ad esempio, coltelli e lame);
-
sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose. Ci si riferisce a quelle sostanze sintetiche o naturali (ad esempio, gas tossici, virus e batteri), capaci di causare gravi danni all’integrità fisica della persona, alla salute pubblica o all’ambiente.
Ancora, il contenuto del materiale possono essere istruzioni circa tecniche o metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali per finalità di terrorismo:
-
ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza. Ci si riferisce a tutte le modalità con cui un soggetto possa realizzare atti di violenza nei confronti di persone o cose idonei a ledere beni di natura personale o patrimoniale, pubblici o privati, anche al di fuori di tecniche già previste dalla legge;
-
sabotaggio di servizi pubblici essenziali. Si fa riferimento a qualsiasi danno provocato a strumentazioni o infrastrutture, idoneo ad interrompere o compromettere il regolare svolgimento dei servizi pubblici essenziali (questi ultimi sono quei servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati come, ad esempio, la vita, la salute, la sicurezza o la libera circolazione)
Il delitto in commento è punito con la
reclusione da due a sei anni.
Peraltro, la nuova disposizione prevede una
clausola di sussidiarietà: cioè, il neo-introdotto delitto non opera se le condotte descritte integrano i più gravi reati di cui all’
art. 270 bis del c.p. e all’
art. 270 quinquies del c.p..
L’art. 270-bis c.p. (associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico) punisce la promozione, la costituzione, l’organizzazione, la direzione, il finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo (comma 1) e la partecipazione alle associazioni medesime (comma 2).
Invece, l’art. 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) punisce l’addestramento e la fornitura di istruzioni sulla preparazione e sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco e di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo (comma 1, primo periodo), l’addestramento passivo e il c.d. auto-addestramento (comma 1, secondo periodo).
Da un punto di vista
soggettivo, la figura di reato in esame richiede il
dolo specifico: ossia, la consapevolezza e l’intenzione che il materiale sia destinato a scopi terroristici (l’avverbio “
consapevolmente” comporta la piena coscienza e volontà circa la natura del materiale e la sua potenziale destinazione a finalità terroristiche).
La Cassazione ha precisato che, ai fini dell’integrazione di tale elemento soggettivo, è necessario che la condotta del soggetto attivo crei la
possibilità concreta della verificazione di un grave danno al Paese, nei termini di una reale intimidazione sulla popolazione, tale da incidere e ricadere sulle condizioni di vita e sulla sicurezza della collettività.
La nozione normativa di “
condotte con finalità di terrorismo” è contenuta nell’
art. 270 sexies del c.p., per il quale le condotte con finalità di terrorismo sono quelle che possono arrecare grave danno a uno o più Stati e che sono indirizzate ad incutere un terrore collettivo nella popolazione.
Infine, quanto agli aspetti processuali, si precisa quanto segue:
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il reato in commento è procedibile d’ufficio;
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competente è il Tribunale in composizione monocratica;
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è possibile disporre le intercettazioni;
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l’arresto in flagranza è facoltativo è il fermo è consentito ai sensi del comma 1 dell’art. 384 del c.p.p. (ossia, se c’è il pericolo di fuga);
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è consentita l’applicazione di misure cautelari personali, ivi compresa la custodia cautelare in carcere.