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Articolo 142 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 142 Codice Penale

Articolo abrogato dall’art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

[I minori scontano fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel primo capoverso dell'articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.]

Spiegazione dell'art. 142 Codice Penale

La norma in oggetto è stata abrogata tramite l'art. 89, L. 354/1975 relativa all'ordinamento penitenziario, la quale a sua volta regola l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori stabilendone la detenzione in luogo separato dai maggiori d'età.

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