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Articolo 141 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 141 Codice Penale

Articolo abrogato dall'art. 89, L. 26 luglio 1975, n. 354.

[Le pene detentive per delitti si scontano in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1. delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2. condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche a un regime di cura.

Se concorrono in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba scontarsi la pena. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto si sconta, dalle suindicate categorie di condannati e dai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena predetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.]

Spiegazione dell'art. 141 Codice Penale

La norma in oggetto è stata abrogata tramite l'art. 89, L. 354/1975, sia per la riscontrata impossibilità di riservare singole aree dei penitenziari ad ogni categoria di detenuti, sia perché ora la materia specifica è regolata dalla legge citata relativa all'ordinamento penitenziario.

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