(massima n. 1)
In tema di pagamento rateale della multa o dell'ammenda, di cui all'art. 133 ter c.p., introdotto dall'art. 100, L. 24 novembre 1981, n. 689, sulle modifiche al sistema penale, il giudice di merito, nel concedere o negare tale agevolazione nel pagamento della pena pecuniaria inflitta, deve motivare l'esercizio di tale potere discrezionale non solo facendo riferimento ai criteri generali contenuti nell'art. 133 c.p., ma soprattutto mettendo in evidenza da un lato l'ammontare della pena pecuniaria inflitta e dall'altro le condizioni economiche del condannato e decidendo in quale rapporto debbano essere poste queste due entitą al fine di stabilire se esse consentano il pagamento in unica soluzione ovvero consiglino la rateizzazione della multa o dell'ammenda e l'ammontare delle singole rate. (Fattispecie relativa ad annullamento di decisione, sul punto del diniego dell'ammissione al pagamento rateale, motivata in base al solo criterio dell'entitą della somma, senza valutare anche quella delle condizioni economiche dell'imputata, gią definite precarie in sede di valutazione ai sensi dell'art. 133 bis c.p.).