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Articolo 69 bis Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 03/07/2025]

Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze

Dispositivo dell'art. 69 bis Codice Penale

Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti(1).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 5 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018.

Ratio Legis

L’art. 69-bis c.p. prevede una deroga al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee ex art. 69 del c.p. che il giudice può effettuare per determinare la pena e renderla adeguata al caso concreto.

Spiegazione dell'art. 69 bis Codice Penale

La norma in commento (inserita dal d.lgs. n. 21 del 2018) prevede una deroga alla disciplina stabilita dall’art. 69 del c.p., introducendo un divieto di bilanciamento tra circostanze eterogenee nel caso dei reati elencati dal comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) dell’art. 407 del c.p.p.: cioè, quei delitti di particolare allarme sociale per i quali il legislatore ha previsto una durata maggiore delle indagini preliminari (ad esempio, l’associazione di tipo mafiosa ex art. 416 bis del c.p. e i delitti commessi per finalità di terrorismo).

In relazione ai delitti appena menzionati, è escluso il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e le aggravanti ai sensi dell’art. 111 del c.p. e del comma 1, nn. 3) e 4) e comma 2 dell’art. 112 del c.p. quando il soggetto, che ha determinato altri a commettere il reato o sia avvalso di altri nella realizzazione del reato, ne sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale oppure il fratello o la sorella. Pertanto, in presenza di queste aggravanti, le attenuanti concorrenti non possono prevalere o equivalere e le diminuzioni di pena saranno applicate sulla quantità di pena che risulta dall’aumento conseguente alle suddette aggravanti.

Tuttavia, c’è un’eccezione al divieto di bilanciamento: la comparazione tra circostanze è ammessa nel caso di concorso tra l’attenuante della minore età ex art. 98 c.p. e le aggravanti di cui agli artt. 111 e 112, comma 1, nn. 3) e 4), e comma 2 c.p., ma sempre a condizione che il soggetto, che ha determinato altri a realizzare il reato o sia avvalso di altri nella realizzazione del reato, ne sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale oppure il fratello o la sorella.

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