(massima n. 3)
In tema di concorso di persone nel reato si può parlare di azione unica posta a carico di tutti i concorrenti se l'azione compiuta da ciascuno rientri anche in senso lato nell'attuazione dell'impresa concordata. Ne consegue che la sola presenza sul luogo del delitto può costituire concorso allorché l'agente correo abbia la coscienza e la volontà dell'evento cagionato da altro o altri coimputati ed abbia in qualche modo partecipato all'azione o comunque facilitato consapevolmente la esecuzione della stessa. In tal caso risponde del fatto illecito collettivo anche se la sua condotta esecutiva si sia arrestata in un momento anteriore alla produzione diretta dell'evento, evento poi direttamente causato da atti compiuti dai correi, in quanto in tal caso l'evento non è che la protrazione della condotta criminosa precedentemente posta in essere insieme e d'accordo con tali correi.