(massima n. 1)
Nell' ordinamento processuale penale, non č previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma č, al contrario, prospettabile un onere di allegazione, in virtų del quale l'imputato č tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l'errore di fatto.