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Articolo 736 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Misure coercitive

Dispositivo dell'art. 736 Codice di procedura penale

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273(1).

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione e all'audizione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.

4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi novanta giorni senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione [606] contro tale sentenza, cinque mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Note

(1) Tra le esigenze cautelari di cui all'art. 274 devono escludersi quelle indicate alle lett. a) e c), in quanto incompatibili con le finalità del giudizio di riconoscimento. Quindi tale misura potrà essere disposta quando sussista il concreto pericolo di fuga ovvero quando il soggetto si sia dato alla fuga.

Ratio Legis

Tale disposizione è diretta a considerare il riconoscimento di una sentenza straniera a fini esecutivi.

Spiegazione dell'art. 736 Codice di procedura penale

Premesso che il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera presenta una disciplina più articolata rispetto al mero riconoscimento per gli effetti della sentenza ai sensi dell'articolo 12 c.p., la norma in esame si occupa dell'applicabilità in Italia delle misure cautelari disposte all'estero.

Per quanto riguarda le misure coercitive, la cui applicazione è disposta dalla corte d'appello competente, su richiesta del procuratore generale, queste possono essere applicate quando il condannato sia presente all'interno del territorio italiano e sussistano le esigenze cautelari previste e disciplinate dall'art. [[n274cpp
]].
A parte l'esclusione dell'art. 273, il rinvio integrale alle disposizioni del Titolo I del Libro IV, in quanto applicabili, implica appunto che i presupposti siano quelli riferiti alle esigenze cautelari, nonostante siano da escludere quelle di cui alle lettere a) e c), posto che risultano incompatibili con le finalità del riconoscimento. Ciò significa che le misure coercitive potranno trovare applicazione quando sussista il concreto pericolo di fuga, ovvero quando il soggetto interessato si sia già dato alla fuga.

La norma in commento, oltretutto, sancisce in novanta giorni il termine entro cui la corte d'appello è tenuta a pronunciarsi in ordine alla misura, ovvero cinque mesi in caso di ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello, pena la revoca della misura. A tal proposito, la revoca e la sostituzione della misura sono disposte in camera di consiglio (art. 127) dalla corte d'appello, in ogni caso.

Dolo l'esecuzione dei provvedimenti, una copia va comunicata e notificata al procuratore generale, alla persona interessata ed al suo difensore, i quali possono a loro volta proporre ricorso per cassazione.

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