Il
fascicolo del pubblico ministero contiene gli atti e i documenti di cui l'
organo inquirente si servirà per provare i fatti posti a base dell'imputazione. Mediante la lettura e l'attività dibattimentale, le prove acquisite nel corso dell'attività investigativa potranno poi essere valutate dal giudice ed eventualmente utilizzate per determinare la sua decisione.
La norma in esame consente dunque che la documentazione relativa ad atti ed a informazioni spontaneamente trasmessi da autorità di altro Stato (non per forza dunque l'autorità destinataria della rogatoria) può essere acquisita al fascicolo del pubblico ministero, ed essere utilizzata in dibattimento.
Tutto quanto acquisito è comunque sottoposto alla disciplina in tema di utilizzabilità, così come delineata dall'articolo
729.