(massima n. 1)
Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autoritą giudiziaria di uno Stato offre all'Autoritą giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilitą speciale di cui all'art. 729, comma primo, c.p.p., che attiene alle rogatorie "all'estero".