Il
principio del mutuo riconoscimento, da definirsi come l'obbligo, per gli stati membri dell'UE, di accettare, riconoscere e financo eseguire le sentenze penali emesse dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri, è in realtà subordinato alla sussistenza di vari presupposti, ed è per questo che il comma 2 dell'art.
696 bis prevede il riconoscimento come mera facoltà degli Stati membri. Il riconoscimento si attua mediante richiesta, alle
autorità competenti degli altri Stati membri, di esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
Va precisato, ad ogni modo, che
è vietata qualsiasi valutazione sul merito del provvedimento da eseguire, ed i casi di rifiuto da parte di uno Stato membro di eseguire i provvedimenti di cui sopra può derivare solo per inosservanza di obblighi formali, quali ad esempio il necessario rispetto del principio del
ne bis in idem, oppure la presenza di
immunità penali.
Un ulteriore limite è rappresentato da quanto previsto dall'art.
696 ter in materia di rispetto dei principi fondamentali dell'
Unione europea.