L'
autorità giudiziaria di uno Stato membro può richiedere alle autorità competenti degli altri Stati l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.
Di regola, l'autorità giudiziaria nazionale a cui viene richiesta l'esecuzione del
provvedimento non opera un controllo nel merito ed i casi di rifiuto da parte di uno Stato membro di eseguire i provvedimenti di cui sopra derivano soprattutto dall'inosservanza di obblighi formali, quali ad esempio il necessario rispetto del principio del
ne bis in idem, oppure la presenza di immunità penali.
Tuttavia, l'autorità giudiziaria di cui sopra non provvede al riconoscimento anche quando vi siano
fondate ragioni di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti che rappresentano una grave violazione dei principii fondamentali dell'ordinamento giuridico,
dei diritti fondamentali della persona di cui all'
art. 6 del Trattato sull'Unione Europea o dei diritti, delle libertà e dei principi di cui alla
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
In generale, trattasi dei principi di rispetto della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà.