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Articolo 696 bis Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Principio del mutuo riconoscimento

Dispositivo dell'art. 696 bis Codice di procedura penale

1. Il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative del diritto dell'Unione europea.

2. Le decisioni e i provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri possono essere riconosciuti ed eseguiti nel territorio dello Stato; l'autorità giudiziaria può richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Spiegazione dell'art. 696 bis Codice di procedura penale

La norma in esame, di valore meramente ricognitivo, stabilisce che il principio del mutuo riconoscimento è disciplinato dalle norme del presente titolo e dalle altre disposizioni di legge attuative dell'UE. Tale principio si può definire come l'obbligo, per gli stati membri dell'UE, di accettare, riconoscere e financo eseguire le sentenze penali emesse dagli organi giurisdizionali degli altri Stati membri.

Tuttavia, tale obbligo è in realtà subordinato alla sussistenza di vari presupposti, ed è per questo che il comma 2 prevede il riconoscimento come mera facoltà degli Stati membri. L'autorità giudiziaria di uno Stato membro può richiedere alle autorità competenti degli altri Stati l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.

Va precisato, ad ogni modo, che è vietata qualsiasi valutazione sul merito del provvedimento da eseguire, ed i casi di rifiuto da parte di uno Stato membro di eseguire i provvedimenti di cui sopra può derivare soprattutto per inosservanza di obblighi formali, quali ad esempio il necessario rispetto del principio del ne bis in idem, oppure la presenza di immunità penali. Va tuttavia rispettato quanto previsto dall'articolo successivo (696 ter).

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