1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3(1).
Note
(1)
Trattandosi di una figura probatoria riconducibile all'ambito delle prove non del tutto disciplinate dalla legge, a questa si applicano i principi di cui all'art. 189.