(massima n. 1)
Il riconoscimento di un oggetto di percezione sensoriale, quale uno scritto privo di firma, effettuato nel corso della deposizione di persona esaminata nelle forme di cui all'art. 210 c.p.p., che ha esibito l'atto, trova il suo paradigma nella testimonianza assistita del soggetto, il quale, nel riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti contestati agli imputati, si attribuisce la paternitā di un documento mancante della sottoscrizione. Esso, pertanto, deve essere tenuto distinto dalla ricognizione disciplinata dall'art. 216 c.p.p.ed č inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all'art. 189 c.p.p.