La pubblicazione della condanna,
obbligatoriamente disposta dal codice penale e da numerose leggi speciali in relazione a determinati reati contraddistinti da comuni strutture di contraffazione, usurpazione, arrogazione e frode, risponde a razionali intendimenti quali la riparazione del
danno non patrimoniale cagionato alla vittima, la salvaguardia di altre possibili vittime, la creazione nell'animo del soggetto condannato di motivi di pentimento e di emenda scaturenti dalla divulgazione del suo comportamento delittuoso.
La pubblicazione viene effettuata tramite
affissione nel Comune in cui è stato commesso il delitto, dove è stata emessa la sentenza, dove risiedeva il condannato e tramite inserimento nel sito internet del Ministero della Giustizia.
Mentre la pubblicazione è obbligatoria nei casi previsti dal presente articolo, quali appunto l'ergastolo e le condanne per i reati elencati,
le modalità della pubblicazione (ad es. per
estratto o per intero ed i giornali in cui inserirla)
sono rimesse al prudente apprezzamento del Giudice all'esito di un giudizio di bilanciamento dei vari interessi in gioco.
Egli decide inoltre la durata della pubblicazione, comunque per un minimo di quindici giorni ed un massimo di trenta.