(massima n. 1)
La pubblicazione della sentenza, quando consegua di diritto alla condanna e non sia stata prevista dalla sentenza, deve essere richiesta dal P.M. al giudice dell'esecuzione e non formulata quale motivo di ricorso per cassazione. (La Corte ha affermato il principio di chi in massima, per ragioni di economia processuale e in applicazione dell'art. 183 att. c.p.p., in una ipotesi in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato e quello del P.M. vertente esclusivamente sul punto della omessa applicazione della pena accessoria).