1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalità(1).
Note
(1)
Si ricordi che al presidente del collegio spetta il potere di direzione dell'udienza ex art. 499, comma 6.