(massima n. 1)
Il principio della decisione «allo stato degli atti» è previsto dalla legge solo per il giudizio abbreviato (ex art. 440 c.p.p.), mentre nel rito normale il dibattimento è l'asse portante del processo. (Nella specie, in ossequio a detto principio la corte di legittimità ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza, nella quale il giudice, invece di procedere all'istruzione dibattimentale, assumendo — ex art. 496 c.p.p. — le prove richieste ed ammesse, pronunziava immediatamente sentenza di condanna, dando per scontata la penale responsabilità dell'imputato, senza neppure revocare l'ordinanza ammissiva delle prove, alle quali anche la difesa avrebbe potuto avere interesse).