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Articolo 471 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Pubblicità dell'udienza

Dispositivo dell'art. 471 Codice di procedura penale

1. L'udienza è pubblica a pena di nullità(1) [177-186, 472, 502 2].

2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone [194 ss.], è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali [470].

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone(2).

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

Note

(1) Tale si spiega con la considerazione che la giustizia è amministrata in nome del popolo, per cui a questo deve esserne consentito il controllo.
(2) Il presidente, in virtù del proprio potere discrezionale, può quindi imporre divieti o limitazioni relative all'accesso all'aula, derogando al principio della pubblicità dell'udienza, quando vi sono situazioni che ne possono turbare lo svolgimento.

Ratio Legis

Il principio di pubblicità dell'udienza risponde ad un'esigenza di trasparenza dell'attività giudiziaria.

Spiegazione dell'art. 471 Codice di procedura penale

Le modalità di svolgimento dell'udienza si conformano ai principi della pubblicità e della concentrazione, oltre a consentire la partecipazione e la difesa dell'imputato.

Per quanto riguarda il potere ordinatorio del giudice all'interno dell'udienza (art. 470), esso è limitato dalla necessità di consentire la pubblicità dell'udienza.

Divieti o limitazioni alla partecipazione del pubblico all'udienza possono essere imposti nei soli casi previsti dal presente articolo, il quale prevede l'espulsione di coloro che turbano il regolare svolgimento dell'udienza, e contemporaneamente non consente la presenza di alcune categorie di persone.

Le persone che non possono presenziare all'udienza (minorenni, prevenuti e quelli che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o d squilibrio mentale), ma che devono testimoniare, sono fatte allontanare non appena hanno svolto la funzione.

Parimenti, non è consentita l'introduzione di armi o di oggetti atti a molestare
.
In casi non meglio specificati di “ragioni di ordine”, il presidente può disporre che l'ammissione di persone in aula sia limitata a poche persone, evidentemente nei casi in cui si teme che l'eccessiva presenza di persone possa portare a disordini, ad esempio quando s procede per reati che hanno particolarmente coinvolto la comunità.

Tutti i provvedimenti sono dati oralmente e senza formalità.

Massime relative all'art. 471 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 15927/2009

L'inosservanza da parte del giudice dell'obbligo di sentire le parti prima di adottare la decisione di procedere "a porte chiuse" non è causa di nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., ma determina una nullità relativa che, se verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita immediatamente dopo il compimento dell'atto ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen.. (Rigetta, App. Milano, 28 maggio 2008).

Cass. pen. n. 26059/2005

Lo svolgimento del giudizio di appello nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge dà luogo ad una nullità relativa, che, a pena di decadenza, dev'essere eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione della parte civile ricorrente, che ha ammesso di non avere eccepito la nullità al momento in cui essa si era determinata).

Cass. pen. n. 1495/1999

La nullità prevista dall'art. 471, primo comma, c.p.p. rientra tra quelle previste dall'art. 181 c.p.p. e, pertanto, deve ritenersi sanata se non tempestivamente eccepita. (Fattispecie relativa a motivo di ricorso con il quale si lamentava omessa motivazione del provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca dell'ordine di procedere a porte chiuse; in relazione ad essa, la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto che la nullità dell'atto dovesse essere eccepita immediatamente dopo la sua assunzione).

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