(massima n. 1)
Lo svolgimento del giudizio di appello nelle forme del rito camerale fuori dei casi previsti dalla legge dą luogo ad una nullitą relativa, che, a pena di decadenza, dev'essere eccepita dalle parti presenti prima del compimento dell'atto. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la decadenza dall'eccezione della parte civile ricorrente, che ha ammesso di non avere eccepito la nullitą al momento in cui essa si era determinata).