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Articolo 464 septies Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Esito della messa alla prova

Dispositivo dell'art. 464 septies Codice di procedura penale

(1)1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso(2).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

__________________

(1) Tale articolo è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l. 28 aprile 2014, n. 67.
(2) Comma così modificato dall'art. 29, co. 1, lett. e) del d.lgs n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia").

Ratio Legis

La norma stabilisce la disciplina processuale della sospensione del procedimento con messa alla prova. Da un punto di vista strettamente processuale, si tratta di un rito speciale con funzione deflattiva del carico giudiziario. Invece, dal punto di vista del diritto sostanziale, l’istituto è una causa di estinzione del reato: infatti, l’esito positivo della messa alla prova dell’imputato comporta l’estinzione del reato.

Spiegazione dell'art. 464 septies Codice di procedura penale

Ai sensi del comma 1 dell’art. 464-septies c.p.p., una volta terminato il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice deve valutare l’esito della prova.

Il giudice acquisisce la relazione conclusiva dell’ufficio di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) e fissa l’udienza per la valutazione, dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

Al fine della valutazione dell’esito della prova, il giudice terrà conto del comportamento dell’imputato, del rispetto delle prescrizioni stabilite nel programma di trattamento e della relazione conclusiva dell’U.E.P.E..

Il comma 1 stabilisce che, se il giudice ritiene che l’esito della prova sia positivo, allora egli dichiara con sentenza l’estinzione del reato.

Invece, il comma 2 precisa che, qualora il giudice ritenga che l’esito della prova sia negativo, allora egli dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso. In questo caso, la richiesta non può essere più riproposta.
Però, secondo l’art. 657 bis del c.p.p., in questo caso, il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, deve detrarre un periodo corrispondente a quello della prova eseguita (ai fini della detrazione, tre giorni di prova sono equiparati ad un giorno di reclusione o di arresto oppure a 250 euro di multa o di ammenda).

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